European Group on Tort Law

 

Principles of European Tort Law (PETL)
Italian Version

Principi di diritto europeo della responsabilità civile

TITOLO I. Norma fondamentale

Capo 1. Norma fondamentale

Art. 1:101. Norma fondamentale

(1) Il soggetto a cui un danno subito da altri è a lui giuridicamente imputabile dal diritto è tenuto a risarcirlo.
(2) Il danno è imputabile in particolare al soggetto:
a) la cui condotta colposa o dolosa ha causato il danno; o
b) la cui attività straordinariamente pericolosa ha causato il danno; o
c) i cui ausiliari hanno causato il danno nell’ambito delle proprie attribuzioni.

TITOLO II. Condizioni generali della responsabilità

Capo 2. Danno

Art. 2:101. Danno risarcibile

Il danno postula una lesione materiale o immateriale ad un interesse giuridicamente protetto.

Art. 2:102. Interessi protetti

(1) L’ambito di tutela di un interesse dipende dalla sua natura; quanto maggiore sia il suo valore, la precisione della sua definizione e la sua evidenza, tanto più ampia è la sua tutela.
(2) La vita, l’integrità psico-fisica, la dignità umana e la libertà ricevono la più ampia tutela.
(3) Ampia tutela è garantita ai diritti di proprietà, compresi i diritti di proprietà su beni immateriali.
(4) La tutela degli interessi puramente economici o dei rapporti contrattuali può essere più limitata in estensione. In tali casi, specifico rilievo deve essere attribuito specialmente alla prossimità tra il soggetto agente e quello danneggiato, o alla circostanza che l’autore sia consapevole del fatto che causerà danno e sappia anche che i suoi interessi sono necessariamente di minor valore rispetto a quelli del danneggiato.
(5) L’ambito della tutela può essere influenzato anche dalla natura della responsabilità così che un interesse può trovare tutela più ampia contro lesioni dolose rispetto ad altre ipotesi.
(6) Nel determinare l’ambito della tutela devono essere presi in considerazione gli interessi del soggetto agente, specialmente in ordine alla libertà di agire e all’esercizio dei propri diritti, così come gli interessi pubblici.

Art. 2:103. Danno da attività o fonti illecite

Danni connessi ad attività o fonti che sono considerate illecite non possono essere risarciti.

Art. 2:104. Spese di salvataggio

Le spese sostenute per prevenire un danno temuto costituiscono danno risarcibile nei limiti in cui esse siano ragionevolmente sostenute.

Art. 2:105. Prova del danno

Il danno deve essere provato secondo i normali standard. La corte può valutare la misura del danno ove la prova del suo preciso ammontare sia troppo difficile o troppo costosa.

Capo 3. Causalità

Sezione 1. Conditio sine qua non e limitazioni

Art. 3:101. Conditio sine qua non

Un’attività o condotta (da ora in avanti: attività) è causa del danno subito dalla vittima se, in assenza di tale attività, il danno non si sarebbe realizzato.

Art. 3:102. Cause concorrenti

In caso di molteplici attività, ove ciascuna di esse da sola avrebbe causato il danno nello stesso tempo, ciascuna attività è considerata causa del danno subito dalla vittima.

Art. 3:103. Cause alternative

(1) In caso di molteplici attività, ove ciascuna sarebbe stata sufficiente a causare il danno, ma rimane incerto quale di esse lo abbia in realtà causato, ciascuna attività è considerata causa del danno in proporzione al suo contributo probabile al verificarsi del danno subito dalla vittima.
(2) In caso di molteplici vittime, qualora rimanga incerto se il danno di una particolare vittima sia stato causato da una specifica attività, mentre è probabile che essa non abbia causato il danno di tutte le vittime, questa è considerata causa del danno sofferto da tutte le vittime in proporzione al suo contributo probabile al verificarsi del danno subito da quella vittima.

Art. 3:104. Cause potenziali

(1) Se un’attività ha comportato che una vittima subisca un danno in modo certo e irreversibile, una successiva attività che da sola avrebbe potuto causare il medesimo danno non deve essere considerata.
(2) Un’attività successiva è presa in considerazione se ha comportato danni ulteriori o più gravi.
(3) Se una prima attività ha causato un danno continuato e anche un’attività successiva lo avrebbe causato da un momento successivo, da quel momento in poi entrambe sono considerate come causa di quel danno continuato.

Art. 3:105. Causalità incerta parziale

In caso di attività molteplici, quando è certo che nessuna di esse ha causato l’intero danno o alcuna parte determinabile dello stesso, tutte quelle che probabilmente hanno contribuito [anche in modo minimo] a causare il danno si presume lo abbiano causato in ugual misura.

Art. 3:106. Cause incerte nella sfera di influenza del danneggiato

La vittima deve sopportare il danno nella misura corrispondente alla possibile incidenza di un’attività, evento o altre circostanze riferibili alla propria sfera di influenza.

Sezione 2. Ambito della responsabilità

Art. 3:201. Ambito della responsabilità

Quando una attività è causa del danno ai sensi della sezione 1 di questo capo, se e entro che limiti il danno possa essere attribuito ad una persona dipende da fattori quali:
a) la prevedibilità del danno da parte di persona ragionevole al momento dello svolgimento dell’attività, tenendo in considerazione in particolare la contiguità nel tempo o nello spazio tra l’attività dannosa e le sue conseguenze, ovvero l’entità del danno in relazione alle normali conseguenze di tale attività.
b) la natura e il valore dell’interesse protetto (Articolo 2:102);
c) la fonte della responsabilità (Articolo 1:101);
d) i limiti dei rischi ordinari della vita; e
e) lo scopo di protezione della norma violata.

TITOLO III. Fonte della responsabilità

Capo 4. Responsabilità fondata sulla colpa

Sezione 1. Presupposti della responsabilità fondata sulla colpa

Art. 4:101. Colpa

Un soggetto che dolosamente o per negligenza viola lo standard di condotta richiesto è responsabile per colpa.

Art. 4:102. Standard di condotta richiesto

(1) Lo standard di condotta richiesto è quello di una persona ragionevole nelle circostanze del caso concreto e dipende, in particolare, dalla natura e valore dell’interesse protetto, dalla pericolosità dell’attività, dalla perizia che ci si aspetta da una persona che la esercita, dalla prevedibilità del danno, dalla relazione di prossimità o di specifico affidamento tra i soggetti coinvolti, così come dalla disponibilità e dal costo delle misure di prevenzione o dei metodi alternativi.
(2) Il suddetto standard può essere corretto ove richiesto quando in ragione della età, della disabilità fisica o psichica o in relazione a circostanze straordinarie non è esigibile una condotta ad esso conforme.
(3) Regole che prescrivono o proibiscono determinate condotte devono essere prese in considerazione nello stabilire lo standard di condotta richiesto.

Art. 4:103. Dovere di proteggere altri da un danno

Un dovere di agire positivamente per proteggere altri da un danno può sussistere se previsto dalla legge, o se il soggetto agente crea o controlla una situazione pericolosa o quando tra le parti intercorra una specifica relazione, o quando la serietà della lesione da un lato e la facilità di evitare il danno, dall’altro, implicano un tale dovere.

Sezione 2. Inversione dell’onere di provare la colpa

Art. 4:201. Inversione dell’onere di provare la colpa in generale

(1) L’onere di provare la colpa può essere invertito alla luce della gravità del pericolo presentato dall’attività.
(2) La gravità del pericolo è determinata in base alla serietà di un possibile danno in simili casi così come in ragione della probabilità che tale danno possa effettivamente verificarsi

Art. 4:202. Responsabilità di impresa

(1) Una persona che esercita in modo durevole una impresa per scopi di lucro o professionali avvalendosi di ausiliari o di apparecchiature tecniche è responsabile per ogni danno causato da un difetto di tale impresa o della sua produzione salvo che provi di avere adottato lo standard di condotta richiesto
(2) „Difetto“ è ogni deviazione dagli standard che possono ragionevolmente pretendersi dall’impresa o dai suoi prodotti o servizi.

Capo 5. Responsabilità oggettiva

Art. 5:101. Attività straordinariamente pericolose

(1) Chiunque eserciti un’attività straordinariamente pericolosa è oggettivamente responsabile per il danno caratteristico del rischio presentato dall’attività e risultante dal medesimo.
(2) Un’attività è straordinariamente pericolosa se
a) crea un rischio particolarmente significativo e prevedibile di danno anche quando sono esercitate tutte le attenzioni nel suo esercizio e
b) non corrisponda a pratiche di uso comune.
(3) Un rischio di danno può essere significativo con riferimento alla serietà o alla probabilità dello stesso.
(4) Questo articolo non si applica ad un’attività se è specificamente sottoposta a responsabilità oggettiva da altre previsioni di questi Principi ovvero da una legge nazionale o da una convenzione internazionale.

Art. 5:102. Altre fattispecie di responsabilità oggettiva

(1) Il diritto nazionale può prevedere altre ipotesi di responsabilità oggettiva per attività pericolose anche se l’attività non è straordinariamente pericolosa.
(2) Salvo che il diritto nazionale non preveda diversamente, ipotesi ulteriori di responsabilità oggettiva possono essere individuate in analogia con altre fonti di rischio di danno comparabili

Capo 6. Responsabilità per fatto altrui

Art. 6:101. Responsabilità per minori o incapaci psichici

Chiunque sia tenuto alla sorveglianza di un minore o di un soggetto affetto da disabilità psichica è responsabile per il danno causato da questi, salvo che non provi di avere osservato lo standard di condotta richiesto nella sorveglianza

Art. 6:102. Responsabilità per fatto degli ausiliari

(1) Chiunque è responsabile per il danno causato dai propri ausiliari, che agiscono nell’ambito delle proprie funzioni, in violazione dello standard di condotta richiesto.
(2) Un collaboratore autonomo non è considerato ausiliare ai fini del presente articolo.

TITOLO IV. Cause di esclusione o limitazione della responsabilità

Capo 7. Cause generali

Art. 7:101. Cause di giustificazione

(1) La responsabilità può essere esclusa se e nei limiti in cui il soggetto abbia agito legittimamente:
a) in difesa dei propri interessi protetti contro una aggressione ingiustificata (legittima difesa)
b) in stato di necessità
c) perché l’intervento delle autorità non poteva essere ottenuto in tempo (auto-tutela)
d) con il consenso del danneggiato, o nel caso in cui quest’ultimo abbia assunto il rischio di essere danneggiato, o
e) in virtù di un provvedimento legittimo, come in caso di una autorizzazione.
(2) L’esclusione della responsabilità dipende dal peso di queste giustificazioni, da un lato e, dall’altro, dalle condizioni della responsabilità.
(3) In casi straordinari, la responsabilità può essere anche soltanto ridotta.

Art. 7:102. Cause di esonero dalla responsabilità oggettiva

(1) La responsabilità oggettiva può essere esclusa o ridotta se la lesione è stata causata da una irresistibile e imprevedibile
a) causa di forza maggiore, o
b) condotta di un terzo.
à condition que ces causes exonératoires aient été imprévisibles et irrésistibles.
(2) L’esclusione o la riduzione, ed in tal caso anche il limite della riduzione della responsabilità oggettiva dipendono dal peso dell’influenza esterna, da un lato, e, dall’altro, dall’ambito della responsabilità (Articolo 3:201).
(3) Se ridotta in base al paragrafo (1)(b), la responsabilità oggettiva e ogni responsabilità del terzo sono solidali a norma dell’articolo Articolo 9:101 (1)(b)

Capo 8. Concorso di condotta o attività

Art. 8:101. Concorso di condotta o attività del danneggiato

(1) La responsabilità può essere esclusa o ridotta nei limiti ritenuti giusti con riferimento al concorso di colpa del danneggiato e a ogni altro elemento che sarebbe rilevante nel determinare o ridurre la responsabilità del danneggiato se questi fosse il danneggiante.
(2) Nel caso in cui siano chiesti i danni con riferimento alla morte di una persona, la condotta o attività di quest’ultimo esclude o riduce la responsabilità in base al comma 1.
(3) La condotta o attività concorrente di un ausiliare del danneggiato esclude o riduce i danni a questi risarcibili in base al comma 1.

TITOLO V. Pluralità di danneggianti

Capo 9. Pluralità di danneggianti

Art. 9:101 Responsabilità solidale e parziaria: rapporti tra il danneggiato e una pluralità di danneggianti

(1) La responsabilità è solidale quando l’intero danno sofferto dalla vittima o una parte distinguibile dello stesso sia imputabile a due o più soggetti. La responsabilità è solidale quando:
a) un soggetto partecipa consapevolmente o istiga o incoraggia l’illecito di altri che causa danno al danneggiato; o
b) il comportamento o l’attività indipendenti di un soggetto causa un danno alla vittima e il medesimo danno è imputabile anche ad un altro; o
c) un soggetto è responsabile per il danno causato da un ausiliare nelle circostanze in cui anche l’ausiliario è responsabile.
(2) Qualora più soggetti siano solidalmente responsabili, la vittima può chiedere l‘intero risarcimento a uno o più di loro, a condizione che il danneggiato non riceva più dell’intero danno sofferto.
(3) Il danno è considerato come il medesimo danno ai fini del comma (1)(b) quando non vi sia altro ragionevole fondamento per attribuire solo una parte del danno a ciascuno o ad alcuni dei soggetti responsabili verso il danneggiato. A tale scopo è onere di chi afferma che il danno non sia il medesimo di darne la prova. Quando ciò avvenga la responsabilità è parziaria, ossia ciascun danneggiante è responsabile solo per la parte del danno ad esso imputabile.

Art 9:102 Rapporti tra i soggetti solidalmente responsabili

(1) Un soggetto solidalmente responsabile ha diritto di ottenere regresso in via di contributo da ogni altro soggetto responsabile verso la vittima per il medesimo danno. Questo diritto non pregiudica alcun eventuale contratto tra di essi per determinare la ripartizione della perdita né un’eventuale previsione di legge o un altro diritto di recupero per surrogazione o sulla base di un’azione per ingiustificato arricchimento.
(2) Alle condizioni di cui al comma 3 di questo articolo, la quota di contributo è quella ritenuta giusta alla luce della relativa responsabilità per il danno, avendo riguardo ai rispettivi concorsi di colpa e ad ogni altro elemento rilevante per stabilire o ridurre la responsabilità di ciascuno. L’importo del regresso può coincidere con l’intero risarcimento. Se non è possibile determinare la responsabilità relativa di ciascuno le responsabilità si presumono uguali.
(3) Un soggetto responsabile per il danno causato da un ausiliare ai sensi dell’articolo 9:101 si considera responsabile per l’intera parte attribuibile all’ausiliare quando vi sia responsabilità solidale tra costui e altri responsabili diversi dall’ausiliare.
(4) L’obbligazione di contribuire è parziaria, cioè ciascun soggetto è responsabile solo per la parte di responsabilità che gli è attribuita in base al presente articolo; tuttavia ove la condanna di regresso contro un danneggiante non possa essere eseguita, la sua quota è riallocata tra i responsabili solidali in proporzione della loro responsabilità

TITOLO VI. Rimedi

Capo 10. Danni

Sezione 1. Danni in generale

Art. 10:101. Natura e scopo del risarcimento dei danni

Il risarcimento dei danni consiste nel pagamento di una somma di denaro per rimettere il danneggiato nei limiti in cui il denaro possa, nella posizione che avrebbe occupato se l’illecito non fosse stato commesso. Il risarcimento dei danni ha anche per scopo la prevenzione del danno.

Art. 10:102. Somma capitale o pagamenti periodici

I danni sono liquidati in somma capitale o con pagamenti periodici quando ció appaia più appropriato con particolare riguardo all’interesse del danneggiato.

Art. 10:103. Vantaggi derivati dall’evento dannoso

Nel determinare l’ammontare dei danni i vantaggi ottenuti dal danneggiato a causa dell’evento dannoso devono essere presi in considerazione salvo che ciò non sia conciliabile con lo scopo dei vantaggi.

Art. 10:104. Riparazione in forma specifica

La riparazione in forma specifica può essere richiesta dal danneggiato al posto dei danni nei limiti in cui sia possibile e non eccessivamente onerosa per l’altra parte.

Sezione 2. Danno patrimoniale

Art. 10:201. Natura e quantificazione del danno patrimoniale

Il danno patrimoniale risarcibile è una diminuzione del patrimonio del danneggiato causato dall’evento dannoso. Tale danno è generalmente determinato in modo il più concreto possibile ma può essere determinato in astratto ove risulti più appropriato, per esempio con riferimento ad un valore di mercato.

Art. 10:202. Danno alla persona e morte

(1) In caso di danno alla persona, che postula la lesione dell’integrità psicofisica comportante una malattia accertata, il danno patrimoniale comprende il lucro cessante, il deterioramento della capacità di guadagno (anche se non accompagnata da alcuna perdita di guadagno), e le spese ragionevoli comprensive delle spese mediche.
(2) In caso di morte, persone come i familiari mantenuti o che sarebbero stati mantenuti del defunto se non si fosse verificata la morte sono considerati come aventi diritto al risarcimento del danno nei limiti della perdita di tale sostegno.

Art. 10:203. Perdita, distruzione e danno a cose

(1) Quando una cosa è perduta, distrutta o danneggiata il valore base dei danni è il valore della cosa o la diminuzione nel suo valore e per tale scopo è irrilevante che la vittima intenda ripararla o sostituirla. Tuttavia, se la vittima la ha sostituita o riparata (o intende fare ciò), può ottenere il valore più alto se è ragionevole fare ciò.
(2) Danni possono essere risarciti anche per la perdita dell’uso della cosa, comprese le perdite conseguenti come la perdita di attività professionale.

Sezione 3. Danno non patrimoniale

Art. 10:301. Danno non patrimoniale

(1) La lesione di un interesse può giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale in considerazione dell’ambito della sua tutela (Articolo 2:102). In particolare questo è il caso in cui il danneggiato ha sofferto un danno alla persona, o una lesione della dignità umana, della libertà, o di altri diritti della personalità. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche a soggetti che hanno una prossimità di relazioni con la vittima che subisca un danno letale o un danno particolarmente grave.
(2) Di norma, nella valutazione di tali danni devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso, compresa la gravità, la durata e le conseguenze del torto. La colpa del danneggiante deve essere presa in considerazione solo ove contribuisca in modo significativo alla offesa subita dalla vittima.
(3) In caso di danno alla persona, il danno non patrimoniale corrisponde alla sofferenza del danneggiato e alla menomazione della sua integrità psicofisica. Nella liquidazione dei danni (inclusi i danni a coloro che hanno una relazione di prossimità con la vittima deceduta o gravemente menomata) devono essere assegnate somme simili per lesioni oggettivamente simili

Sezione 4. Riduzione dei danni

Art. 10:401. Riduzione dei danni

In caso eccezionale, se alla luce della situazione economica delle parti risulta chiaro che il risarcimento integrale sarebbe un peso oppressivo per il convenuto, i danni possono essere ridotti. Nel decidere se fare ciò, devono essere in particolare presi in considerazione il fondamento della responsabilità (Articolo 1:101), l’ambito della tutela dell’interesse (Articolo 2:102) e la misura del danno.


Italian Translation by Francesco Busnelli and Giovanni Comandé